Diamante (Cs) :: Ricorso per il PSC. Per il Tar cÄô?® solo un errore formale
Se i consiglieri di opposizione chiedevano l’annullamento del piano strutturale comunale definendo fallimentare la politica della giunta Magorno in materia urbanistica, il tar ha riscontrato un “errore di distrazione” sanabile con la revoca delle determine del responsabile dell’ufficio urbanistica relative all’assegnazione dei suddetti incarichi che dovranno essere riassegnati e questa volta previo concorso pubblico con bando da pubblicare sul BURC ai sensi dell’articolo 69 della comma 2 della legge regionale numero 19 del 2002. Non sono state confermate dunque le violazioni di principi in tema di funzionamento degli organi collegiali, le incompetenze del consiglio e della giunta circa l’adozione di atti di natura gestionale, le violazione dei principi in materia di ratifica degli atti deliberativi, dei principi di contabilità e di bilancio e dei principi in tema di formazione degli strumenti urbanistici. Sull’esito del ricorso è intervenuto dal palazzo di città il vicesindaco, nonché assessore all’urbanistica Gaetano Sollazzo: “Nell’Ordinanza del TAR vengono respinti tutti i rilievi sollevati dai ricorrenti sulle procedure di adozione del psc, fatto che conferma la legittimità e la rispondenza ai requisiti di legge dell’impianto del piano strutturale e dell’ indirizzo politico perseguito dalla giunta relativamente a questo importante strumento regolamentare. La limitazione della sospensiva a tali atti motivata da una irregolarità formale e quindi perfettamente sanabile conferma nella sostanza la bontà del lavoro svolto dall’amministrazione per assicurare al nostro comune, questo strumento di governo del territorio decisivo per un compiuto sviluppo di tutta la comunità di Diamante e di Cirella”. Intanto l’avvocato Oreste Morcavallo che ha rappresentato l’ente comune e i dipendenti, ha posto all’attenzione dell’amministrazione la posizione di incompatibilità venutasi a creare per i consiglieri ricorrenti ai sensi dell’articolo 63 comma 4 della legge 267 del 2000 secondo cui “non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia”.
Gaetano Bruno