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Santa Maria del Cedro :: Vigili estivi: interviene “Svolta Positiva”.

SANTA MARIA DEL CEDRO :: 01/07/2015 :: Riceviamo questa nota dal gruppo consigliare di minoranza “Scelta Positiva” al Comune di Santa Maria del Cedro (Cs): “Il 9 giugno 2015 il Sindaco di Santa Maria del Cedro ha fatto affiggere per le vie del paese un Avviso Pubblico con cui comunicava che una norma, ossia il “DL 78/2010 art. 9 comma 28 modificato nel 2014” (modifica non meglio specificata), avrebbe vietato l’assunzione, da parte dell’Amministrazione, di Agenti di Polizia Municipale con contratto a tempo determinato e, quindi, di quegli Agenti che coprono il servizio di Polizia Municipale durante il periodo estivo”.

“Successivamente, il 16 giugno 2015, affidandosi a Facebook, ha invece affermato che l’assunzione non sarebbe avvenuta perché ” presso il Comune di Santa Maria del Cedro risultano avere un contratto a tempo determinato, ovvero sino alla scadenza del mandato del Sindaco […] sino al mese di Maggio 2019, l’Ing. Porso e l’Ing. Durante”.
La prima domanda sorge spontanea: il presunto divieto di assunzione di personale a tempo determinato di Polizia Municipale è imposto dalla norma del DL 78/2010 art. 9 comma 28 modificata nel 2014, o è imposto dal fatto che il personale a tempo determinato ha già coperto la spesa ammissibile con l’assunzione dell’Ing. Durante e dell’Ing. Porso?
In realtà, proprio questa mattina, sempre affidandosi al famoso social network, è giunta la terza “giustificazione”, di una scelta che non abbiamo condiviso sin dall’origine, perché priva una zona turistica come la nostra di un servizio fondamentale per la garanzia dell’ordine e del rispetto delle regole. Il Sindaco ha, infatti, condiviso un articolo del Sole 24 Ore nel quale si legge che ” il  DL 78/2015 vieta a far data dal 20 giugno 2015 l’assunzione di vigili estivi se non è stato assorbito il personale della polizia provinciale”.
Dunque, si puo’ sapere cosa vieta questa assunzione? Il DL 78/2010 art. 9 comma 28, l’assunzione già effettuata dell’Ing. Durante e dell’Ing. Porso o quest’ultimo decreto n. 78/2015 che vieterebbe le assunzioni a tempo determinato dal 20 giugno 2015?
È’ chiaro che almeno l’ultima norma citata non c’entra assolutamente niente con la mancata assunzione dei Vigili estivi, d’altronde proprio il fatto che sia entrata in vigore a far data dal 20 giugno, cioè dopo la decisione di non assumere nessuno(!), la eslcude dalla discussione.
Anche rispetto alla prima giustificazione, quella riferita al D.L. 78/2010, art. 9 comma 28, vi sono, però, delle inesattezze. Infatti, il Sindaco vorrebbe far passare l’idea per cui questa norma abbia subito, nel 2014, una modifica in senso “peggiorativo” per i Comuni, cosa che assolutamente non è avvenuta.
Infatti, la modifica cui si fa riferimento,  intervenuta nel 2014, è quella operata dal Decreto Legge n. 90/2014 che ha inserito un periodo, all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, che sancisce che le riduzioni di spesa del 50% rispetto all’anno 2009, relative all’assunzione di personale a tempo determinato, “non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006” (personale flessibile).
Quindi, a ben leggere, la modifica non è affatto peggiorativa come si vorrebbe lasciare intendere, ma chiaramente migliorativa, perché il legislatore ha così consentito ai Comuni in regola con l’obbligo di riduzione di spesa per il personale flessibile di non rispettare più  il limite del 50% rispetto al 2009 (ad esempio, se nel 2009 la spesa per il personale flessibile era di 75.000,00€ nel 2015 deve essere la metà) potendo quindi sostenere la medesima spesa del 2009, al 100%(quindi, se nel 2009 abbiamo speso 75.000,00€, nel 2015, grazie alla modifica del D.L. 78/10, si può spendere il 100% del 2009, cioè 75.000,00€). E questa ipotesi è perfettamente applicabile al caso di Santa Maria.
Ma v’è di più. Sempre l’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, al terzo periodo, chiarisce che i limiti di spesa, sopra indicati, non si applicano neppure “nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi”. Ciò vuol dire che se, ad esempio, la previsione degli introiti relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada avessero coperto la spesa per l’assunzione di uno, due, tre (ecc.) vigili con contratto a tempo determinato, la spesa non sarebbe rientrata nel calcolo della spesa per personale flessibile essendo intese, le somme ricavate dalle violazioni al C.d.S., come “finanziamento specifico aggiuntivo”.
Orbene, in sintesi: la prima norma richiamata dal Sindaco nell’avviso pubblico del 9 giugno 2015 (con cui si giustificava la decisione di non garantire il servizio di Polizia Locale per l’estate 2015) non ha affatto peggiorato la situazione, ma l’ha migliorata, eliminando il limite di spesa del 50% rispetto al 2009 e, quindi, a differenza di quanto affermato nell’avviso pubblico, la norma del D.L. 78/2010 art. 9 comma 28, modificata nel 2014 dal DL 90/2014, non ha assolutamente vietato l’assunzione dei vigili.
Prova ne sia il fatto che nel 2014, nel 2013, nel 2012 il servizio di Polizia Locale è stato garantito. E allora, si è sbagliato prima ad interpretare la norma o si sbaglia oggi, atteso che i professionisti incaricati ai sensi degli artt. 90 e 110 del TUEL (Ing. Durante e Ing. Porso) erano allo stesso modo incaricati anche per gli anni precendenti?
Ma non è finita qui. Si fa, infatti, rilevare che, proprio il DL 90/2014 (che ha modificato nel 2014 il DL 78/2010) ha introdotto un’altra e importante norma, la seguente: “A decorrere dall’anno 2014, le disposizioni dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”.
L’unica incombenza per l’amministrazione era quella di indire un concorso per formare una nuova graduatoria per i vigili stagionali, atteso che la precedente è scaduta il  03.06.14 (p.s. si ricorda che nella scorsa consiliatura l’iter amministrativo è partito il 29.04.11 e si è concluso il 03.06.11 – quindi in soli 35 gg.).
In ultimo, visto che il Sindaco esordisce dicendo che “la legge si rispetta” (e chi dice il contrario?), ci chiediamo, in base a quale legge ha affidato il servizio di ausiliari del traffico ai dipendenti della municipalizzata, la Servizi s.r.l., atteso che non esiste alcun affidamento di incarico né tantomeno tra le funzioni della municipalizzata vi è quella di svolgere il servizio di ausiliari del traffico? Allo stesso modo, dica il Sindaco come sia possibile che addirittura gli ausiliari del traffico (dipendenti della Servizi s.r.l.) possano utilizzare l’unico veicolo di Polizia Municipale di cui è dotato il Comune di Santa Maria del Cedro, atteso che l’utilizzo è strettamente legato alla funzione di Polizia Locale.
Tanto era dovuto ai cittadini per chiarezza e trasparenza e perché, strano ma vero, anche a noi piace che le leggi vengano rispettate”.